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Accertamento Imposta di Registro: qual è il termine?

lentepubblica.it • 24 Maggio 2017

imposta di registro agevolazioniQual è il termine per l’accertamento del mancato versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione di un contratto di locazione?

 

Raffaele Gramazio

 

Accertamento Imposta di Registro: qual è il termine?

Non di rado l’Amministrazione finanziaria emette accertamenti di valore sulle compravendite immobiliari ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

 

Più precisamente, qualora l’Agenzia delle Entrate ritenga che vi sia uno scostamento significativo tra il valore o il corrispettivo dichiarato nell’atto ed il prezzo desumibile dal valore di mercato indicato dall’applicazione dei valori OMI ( Osservatorio del Mercato Immobiliare), emette un avviso di rettifica e liquidazione ai danni del contribuente con la sola motivazione di aver dichiarato un importo minore del valore venale dell’immobile in commercio.

 

Nei contratti di locazione, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, devono essere richiesti dall’amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (articolo 76, comma 2-bis, Dpr 131/1986).

 

Per le cessioni di immobili soggette ad I.V.A., l’articolo 15 del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41 aveva esteso (per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C) il principio della non rettificabilità del corrispettivo dichiarato, ove determinato in base ai parametri automatici previsti per l’imposta di registro, salvo che da atto o documento il corrispettivo risultasse di maggiore ammontare.

 

L’articolo 35, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 (cd. decreto Visco-Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (decreto in vigore dal 4 luglio 2006), ha inserito nell’articolo 54, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (ai fini dell’I.V.A.) una disposizione in base alla quale «per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto».

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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